L’accesso civico è disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs 33/2013. Esso comporta il diritto di chiunque di richiedere i dati, le informazioni e il documento che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Accesso Civico

Accesso Civico

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 5  comma 1 e 2 –  l. 241/90 Art. 2, comma 9-bis – Linee guida Anac  (del. 1309/2016)


 

L’Azienda ha regolamentato le modalità d’esercizio del diritto d’accesso nelle varie forme previste dal nostro ordinamento giuridico.

ACCESSO CIVICO (art. 5, c. 1 del d.lgs. 33/2013)
riguarda dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria; può essere esercitato da “chiunque”, senza l’obbligo di motivazione e senza la necessità di dimostrare alcun interesse specifico.
L’istanza, in forma scritta, può essere presentata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza aziendale, mediante l’utilizzo della modulistica dedicata.
L’accesso civico è gratuito.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (art. 5, c. 2 del d.lgs. 33/2013)
riguarda dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria; può essere esercitato da “chiunque”, senza l’obbligo di motivazione e senza la necessità di dimostrare alcun interesse specifico.
L’istanza, in forma scritta, può essere presentata al Responsabile del Servizio che detiene il dato o il documento, mediante l’utilizzo della modulistica dedicata.
Il termine per la conclusione del procedimento è di venti giorni, che decorrono dalla data di comprovata ricezione dell’istanza di accesso.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico è gratuito. Ove richiesto in formato cartaceo, è previsto il rimborso del costo sostenuto dall’Azienda per la riproduzione su supporti materiali, secondo quanto indicato nel Regolamento aziendale in materia.

ACCESSO AGLI ATTI (L. 241/1990)
riguarda documenti detenuti dall’Azienda; può essere esercitato da tutti gli interessati, ovvero da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. Tale diritto compete, altresì, ad associazioni, enti, comitati, (nella persona del legale rappresentante), portatori di interessi pubblici, diffusi o collettivi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale a prendere visione o estrarre copia di documenti amministrativi.
L’istanza formale, in forma scritta, può essere presentata al Responsabile del Servizio che detiene il documento, mediante l’utilizzo della modulistica dedicata.
Il termine ordinario per la conclusione del procedimento è di trenta giorni, che decorrono dalla data di comprovata ricezione dell’istanza di accesso.
Nel caso in cui l’Azienda resti silente, è integrata, ai sensi della L. 241/1990, un’ipotesi di silenzio-diniego.
Il rilascio di copia dei documenti richiesti in formato elettronico o cartaceo è soggetto al rimborso dei costi di ricerca e riproduzione dei dati su supporti materiali, secondo quanto indicato nel Regolamento aziendale in materia.

 

Registro degli accessi 


COME ESERCITARE IL DIRITTO

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile del accesso civico.

Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata:

  • tramite posta elettronica all’indirizzo: segreteria@padovasud.it
  • tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: padovasud@pec.it
  • tramite posta ordinaria
  • tramite fax al n. 0429.778088

RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

Geom . Gianfranco Gusella – Consigliere CDA
tel. 0429.778088 – e-mail: padovasud@pec.it

 

IL PROCEDIMENTO

1. Effettuazione della richiesta

Chiunque rilevi che l’Azienda non stia adempiendo pienamente ad un obbligo di pubblicazione previsto dalla legge, può compilare il Modulo di richiesta di accesso civico scaricandolo dal sito, nella Sezione “Amministrazione trasparente”, Sottosezione “Altri contenuti – accesso civico”.

Nel modulo, oltre alle altre informazioni richieste, è necessario specificare il dato, il documento, o l’informazione di cui si richiede la pubblicazione.

La richiesta è indirizzata al Responsabile dell’accesso civico via mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@padovasud.it

Modulo di richiesta di accesso civico

 

2. Presa in carico della richiesta

L’Azienda rilascia, al momento della ricezione, una ricevuta di presa in carico, contenente gli estremi identificativi della richiesta.

Il responsabile dell’accesso civico trasmette la richiesta, per dovuta informazione, al responsabile della trasparenza.

Il Responsabile per la Trasparenza, inoltre, provvede ad attivare la segnalazione interna ex art. 43, cc. 1 e 5 del D.Lgs. 33/13 secondo la procedura prevista.

3. Risposta dell’Azienda

Il Responsabile per l’accesso civico esamina la richiesta e provvede a fornire una risposta all’utente entro 30 gg. dalla ricezione della richiesta.

4. Eventuale ricorso al titolare del potere sostitutivo

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo.

La richiesta è indirizzata al Responsabile della Trasparenza via mail, al seguente indirizzo di posta elettronica:
segreteria@padovasud.it

Quest’ultimo, verificata la sussistenza dell’obbligo di comunicazione, provvede con le modalità di cui al punto precedente, sostituendosi al referente per l’accesso civico.

5. Eventuale ricorso al TAR

Qualora il richiedente ritenga violati i propri diritti in materia di accesso civico può richiedere il ricorso al TAR, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/10 (Codice del processo amministrativo).

TUTELA DELL’ACCESSO CIVICO

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.